La responsabilità dell’Amministratore provocatore

In applicazione dell’art. 2479, comma 1, c.c., la decisione che normalmente competerebbe al potere dell’organo amministrativo può essere invero assunta dai Soci a ciò “provocati” dall’Amministratore di S.r.l.

Una simile decisione avrà sicuramente efficacia tra le parti, ma quid iuris in termini di opponibilità nei confronti dei terzi?

La riforma apportata dal D. Lgs. 3/2006, in nome del principio della rilevanza centrale del socio, ha mutato radicalmente la disciplina degli organi sociali della S.r.l. introducendo, in particolare, una previsione che distingue profondamente questo tipo di società dalle altre società di capitali: la possibilità di ampliare l’elenco delle materie riservate alla decisione dei Soci.

A tal proposito è possibile distinguere tra il novero di materie relative ad aspetti fondamentali dell’attività sociale riservate inderogabilmente alla competenza dei Soci ex art. 2479, comma 2, c.c., da un lato, e le ulteriori materie che possono invece essere riservate alla decisione dei Soci dall’atto costitutivo o che possono essere di volta in volta assoggettate alla decisione dei Soci in quanto – avocate dai Soci stessi o – sottopostegli dagli Amministratori ex art. 2479, comma 1, c.c, dall’altro lato.

Soffermandoci sulla prerogativa dell’Amministratore di S.r.l. di coinvolgere i Soci nell’assunzione di decisioni in determinati argomenti (c.d. “provocatio”), è bene osservare immediatamente che, seppur in via momentanea e circoscritta, la “competenza ex provocatione” dei Soci di S.r.l. – fatte salve le eccezioni di cui all’art. 2475, u.c., c.c. -, viene a configurare una competenza concorrente potenzialmente estesa all’intero ambito della gestione sociale (Demuro, Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella S.r.l., 322 Quaderni di giurisprudenza commentata, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 118).

Richiamando la distinzione accennata in apertura, è possibile affermare che, da un lato, la Legge riserva espressamente specifiche materie alla competenza inderogabile dei Soci, mentre, dall’altro lato, gli Amministratori possono di volta in volta investire i Soci della decisione su argomenti relativi a ogni aspetto della gestione sociale.

Le due ipotesi non sono tuttavia equivalenti in termini di opponibilità ai terzi.

Con riferimento alle materie, per così dire, “del primo gruppo”, id est quelle riservate inderogabilmente alla competenza dei Soci dall’art. 2479, comma 2, c.c., si parla di c.d. “limiti legali” del potere gestorio, perché l’attribuzione della competenza all’Assemblea dei Soci – che di contro configura un limite al potere gestorio dell’Amministratore – è effettuata direttamente ex lege e sottratta all’autonomia decisionale dei singoli.

In questi casi, essendo la competenza gestoria dell’Assemblea dei Soci prevista dalla Legge, se ne presume la conoscibilità in capo ai terzi, con conseguente opponibilità agli stessi in via generale; diversamente, le limitazioni che non derivano dalla Legge ma sono lasciate all’autonomia decisionale dei singoli, in quanto particolari e non generalmente conoscibili ex ante, non sono opponibili ai terzi: in applicazione del criterio generale che pervade diverse disposizioni codicistiche, è infatti escluso che tali limitazioni, meramente interne, siano opponibili ai terzi – salvo il caso in cui questi ultimi, invero a conoscenza della limitazione, abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475-bis, comma 2, c.c.; Cass. Civ., 1095/2016; Trib. Piacenza, 140/2016).

Dunque, laddove lo spostamento della competenza gestoria in capo ai Soci non sia il frutto di previsioni legali, conoscibili preventivamente e pertanto opponibili ai terzi, bensì abbia natura meramente convenzionale e interna – oltreché del tutto potenziale, poiché sussiste solo qualora gli Amministratori esercitino di fatto il potere di provocatio –, si viene a configurare un limite al potere gestorio dell’Amministratore che, in quanto non legale ma convenzionale, non è opponibile ai terzi (salvo che questi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società).

Spingendo oltre il ragionamento sin qui condotto, occorre domandarsi quali effetti ne derivino in termini di responsabilità.

A contraltare dei poteri gestori attribuiti ai Soci dalla novella legislativa – che, come si è detto, conferisce ai singoli Soci una maggiore ingerenza nella gestione della società –, la disciplina generale sulla responsabilità dell’Amministratore di S.r.l. prevede che, nel caso in cui il comportamento degli Amministratori sia preceduto da una decisione oppure da un’autorizzazione dei Soci, operi un meccanismo di corresponsabilità tra Amministratori e Soci (art. 2476, comma 7, c.c.).

Quel che qui rileva è che a fronte di una decisione assunta dai Soci a ciò provocati dall’Amministratore, i primi potranno essere riconosciuti responsabili in virtù di quanto prevede l’art. 2476, comma 7, c.c., ma l’Amministratore, avvalsosi del potere di provocatio, non si pone al riparo da responsabilità per il solo fatto di avere temporaneamente investito i Soci delle funzioni gestorie.

In altri e più concreti termini, allorquando venga assunta una decisione dai Soci su un argomento sottopostogli dall’Amministratore che si sia avvalso delle prerogative riconosciutegli dall’art. 2479 c.c., trattandosi di una scelta del tutto convenzionale, frutto del libero arbitrio di un singolo, questi non andrà esente da responsabilità nei confronti dei terzi ai quali il limite, proprio in quanto convenzionale e interno, non è opponibile, sicché lungi dall’andare esente da responsabilità, l’Amministratore “provocatore” sarà responsabile insieme ai Soci.

In conclusione, è bene puntualizzare che, seppur l’impianto normativo della S.r.l. consenta a livello di organizzazione interna all’Amministratore il potere di provocare la decisione dei Soci su materie che di regola sarebbero di compentenza del primo, nei confronti dei terzi l’Amministratore non è sollevato da responsabilità in ipotesi di danni derivanti dalla decisione così assunta, bensì sarà responsabile in via solidale con i Soci.

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